Potenziale rimborso delle addizionali provinciali sull’energia elettrica

Di recente, la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 27900/2019 e n. 27101/2019, ha dichiarato l’inapplicabilità delle norme istitutive dell’applicazione dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica (abolita nel 2012 dal D.Lgs. 68/2011), in quanto ritenute incompatibili con la normativa comunitaria. Ebbene, grazie a questo supporto giurisprudenziale è ora possibile, per i clienti finali ad uso diverso formulare istanza di ripetizione delle somme indebitamente versate in favore dei fornitori per gli anni 2010 e 2011 (biennio nel quale sono state applicate nelle fatture di energia elettrica le suddette accise).Considerata la natura dell’istanza, il termine di prescrizione è ordinario, quindi, è di primaria importanza interrompere il decorso del termine, onde evitare di perdere il diritto alla ripetizione delle somme versate oltre il decennio.In ragione di quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, l’importo, anche se richiesto dal cliente finale, non potrà essere restituito se non in via giudiziale. Difatti, il fornitore ha diritto a richiedere il rimborso dell’accisa all’Amministrazione Finanziaria entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva. Quindi, per poter recuperare l’importo è necessario attivare una procedura giudiziale, che, probabilmente, comporterà i tre gradi di giudizio.